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Denominazioni - Garanzia di Qualità e Sicurezza per il Consumatore

Denominazioni - Garanzia di Qualità e Sicurezza per il Consumatore


L’Italia è uno dei paesi più conosciuti nel mondo per il suo ricco patrimonio gastronomico, che comprende alcuni dei prodotti tipici che caratterizzano lo stivale. Spesso però questi prodotti, che nel nostro paese sono sinonimo di eccellenza e alta qualità, all’estero vengono confusi con prodotti “simili”: questi vengono confezionati e commercializzati con nomi affini al prodotto originale da aziende straniere, che li creano con caratteristiche di qualità nettamente inferiore rispetto al loro corrispettivo italiano, deteriorandone quindi irrimediabilmente la fama tra i consumatori saltuari fuori dall’Italia.

Per far fronte quindi all’esigenza di garantire un prodotto di qualità anche al consumatore poco esperto, è stato creato un sistema che consente di riconoscere ovunque nel mondo i prodotti gastronomici originali dai falsi.

Questo sistema è stato introdotto in Europa nel 1992 dal Consiglio Europeo, con il regolamento comunitario 2081/1992, rimpiazzato nel 2006 dal regolamento 510/2006/CE, creando due marchi di origine protetta, chiamati DOP (Denominazione d’Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). Con la creazione di questo sistema di controllo, si è permesso agli Stati membri dell’Unione Europea di registrare dei prodotti e contraddistinguerli, su richiesta di associazioni di categoria o di consorzi di imprenditori nazionali.

Questi prodotti vengono volontariamente registrati e il produttore può liberamente apporvi il marchio di qualità e il logo predisposto dall’Unione Europea. La registrazione del marchio permette ai produttori di proteggere il proprio prodotto dalle contraffazioni e farlo riconoscere a colpo d’occhio dal consumatore.

I prodotti per essere registrati con il marchio di origine devono poter essere destinati al consumo umano, sono quelli disciplinati dall'allegato II del Trattato di Roma, oltre ai prodotti alimentari quali birra, acqua minerale, bevande a base di estratti vegetali, prodotti della panetteria, della pasticceria, gomme e resine naturali, fieno e oli essenziali.

Se in tutto il territorio comunitario sono arrivate circa 1400 domande di registrazione dei prodotti, dall’Italia ne sono state inviate circa 150: nell’UE, ne sono state accettate 478, mentre nel nostro paese inizialmente soltanto 98 prodotti hanno ricevuto il marchio di origine protetta, di cui 30 erano riferiti a prodotti caseari. Attualmente invece, i prodotti che in Italia hanno ottenuto il marchio DOP, IGP e STG sono 284, di cui 50 formaggi, 46 prodotti a base di carne, 5 a base di pesce, 108 di ortofrutta e cereali, mentre i restanti sono prodotti vari presenti negli allegati contenuti nel Trattato di Roma.

Le domande di registrazione devono essere presentate con alcuni contenuti dettagliati quali il disciplinare di produzione, una relazione tecnico illustrativa e una cartina geografica, possono essere presentate da associazioni, cooperative e consorzi di produttori o trasformatori che intendono apporre il marchio sui prodotti da loro creati. Il disciplinare deve comprendere una descrizione dettagliata del prodotto, a partire dal suo nome, fino a ciò che caratterizza l’etichetta in relazione alla dicitura DOP o IGP. Nello specifico, nel disciplinare deve essere descritto il prodotto tramite le sue materie prime e caratteristiche che lo rendono tale, ossia quelle fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche. Naturalmente, è necessario indicare la delimitazione esatta della zona geografica e la prova che il prodotto sia davvero originario della suddetta zona e il suo legame con questa. Inoltre, bisogna descrivere il metodo di produzione del prodotto, le diciture tradizionali nazionali equivalenti, i riferimenti alle strutture di controllo e infine le eventuali condizioni da rispettare secondo le disposizioni comunitarie e nazionali.

Per distinguere il prodotto in qualunque parte del mondo, attraverso il Regolamento CE della Commissione n. 1726/98 l’Unione Europea ha creato un logo molto caratteristico, formato da un sole giallo e blu con indicate le denominazioni nella lingua del paese in cui il prodotto sarà commercializzato.

Le Denominazioni create dall’Unione Europea sono due: DOP e IGP.

Il marchio DOP può essere attribuito a un prodotto agricolo o alimentare, che può essere creato in un certo modo solamente grazie all’ambiente geografico dove nasce e ai fattori umani e naturali compresi in questo ambiente. La sua produzione può essere attuata soltanto nell’area geografica delimitata e descritta nel disciplinare, sin dal momento in cui vengono raccolte le materie prima, fino alla loro trasformazione in prodotto finito e al suo successivo confezionamento.

Il marchio IGP invece si riferisce ai prodotti agricoli o alimentari la cui caratteristica, qualità o reputazione può essere riferita solamente all’origine geografica; inoltre, la produzione e la trasformazione del prodotto può avvenire solamente in questa suddetta area. La differenza tra i due marchi è che per ottenere quello IGP, non è necessario che la materia prima sia originaria dello stesso luogo di produzione e trasformazione, come invece avviene per ottenere il marchio DOP; ciò che importa, è che il prodotto finito corrisponda alle caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, a prescindere dall’origine delle materie prime.

Con il regolamento CE n. 509/2006 è stato introdotto anche il marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita), per tutelare alcuni prodotti le cui caratteristiche sono peculiari, in modo da non confonderli con altri simili. I prodotti denominati STG sono legati al metodo di produzione tradizionale di una zona, pur non dovendo necessariamente essere prodotti nello stesso territorio. Inoltre, deve essere attestato che il prodotto sia in uso sul mercato comunitario da almeno una generazione, ossia 25 anni.

L’anno successivo è stato introdotto anche il marchio BIO, che può essere attribuito soltanto a prodotti di produzione biologica ed ecosostenibile per l’agricoltura, con scarso impatto ambientale e garantendo il benessere degli animali.

Per quanto riguarda i vini invece, si apre un discorso a parte. I marchi che riconoscono la qualità e l’origine del vino sono: DOCG, DOC e IGT.

Il marchio IGT può essere attribuito a un vino con caratteristiche attribuibili a una specifica origine geografica e le cui uve per l’85% provengano da quella zona, che dev’essere inoltre quella di produzione del vino; infine le viti devono essere di varietà Vitis vinifera o un incrocio tra questa e altre specie del genere Vitis. Il marchio DOC (Denominazione di Origine Controllata) può essere attribuito invece a vini provenienti da zone IGT da almeno 5 anni, mentre quello DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) può essere attribuito soltanto a vini già DOC da almeno 10 anni e di particolare pregio.

Grazie all’apposizione di questi marchi su un prodotto, si garantisce la qualità di quest’ultimo al consumatore, fornendogli sicurezza sulla sua origine, produzione e commercializzazione, rispetto a tanti prodotti di cui si sa poco o niente. I marchi infatti, non possono essere apposti su qualsiasi prodotto, ma soltanto su quelli registrati all’Unione Europea. Inoltre non possono né essere contraffatti, né essere riportati in modo “simile” su prodotti non registrati, perché in questo caso si tratta di contraffazione.