IGP - Indicazione Geografica Protetta
Tutto sulla denominazione IGP, l'Indicazione Geografica Protetta
L’IGP, l’Indicazione Geografica Protetta, è un marchio d’origine nato dall’Unione Europea grazie al Regolamento CEE n. 2081/92, divenuto poi Regolamento CE n. 510/06, per identificare i prodotti alimentari o agricoli le cui qualità, la reputazione e le caratteristiche sono imprescindibili dal territorio nel quale sono prodotti. Secondo questo regolamento, il nome della regione, del territorio o del paese può dare al prodotto il nome che lo identifica, perché originario di quel preciso territorio, da cui prescindono le caratteristiche che rendono il prodotto peculiare; inoltre, il prodotto deve necessariamente essere creato o trasformato nella zona di produzione indicata nel disciplinare. A differenza dei prodotti DOP, solo una delle fasi tra produzione, trasformazione ed elaborazione deve essere eseguita nel territorio di origine.
I prodotti italiani attualmente registrati presso la Comunità Europea sono 117, comprendono molte categorie agroalimentari, tra cui carne, pesce, prodotti ortofrutticoli e cereali, dolci, pasta alimentare e vini.
Proprio questi ultimi sono diventati IGP grazie al Regolamento CE n.479/2008: in passato invece, sin dal 1992, i prodotti vitivinicoli erano invece denominati IGT, ossia ad Indicazione Geografica Tipica. Questa modifica è stata effettuata per trasformare i vini precedentemente considerati “vini da tavola con indicazione geografica”, in “vini di qualità”, modificando così lo status di questi prodotti in uno di qualità superiore, più facilmente riconoscibili a livello qualitativo dai consumatori.
Il disciplinare di produzione dei prodotti a marchio IGP è piuttosto rigido, ma meno restrittivo rispetto ai prodotti a marchio DOP: infatti, per essere riconosciuto con questa indicazione, il prodotto deve subire almeno una delle fasi del processo produttivo nell’area d’origine, ma non tutte, come invece avviene per i prodotti DOP.
Il marchio IGP è nato per valorizzare il territorio italiano e i suoi prodotti tipici, proteggendoli da contraffazioni e uso improprio del marchio anche grazie a dei Consorzi di Tutela, nati appositamente per ogni prodotto IGP.
Il logo del marchio IGP è facilmente riconoscibile perché composto da un sole blu e giallo, al cui interno è scritto a chiare lettere Indicazione Geografica Protetta. Inizialmente questo logo era uguale a quello DOP, ma in seguito, per non confondere i consumatori, quello DOP è stato modificato nei colori facendolo diventare giallo e rosso.
Per attribuire il marchio IGP a un prodotto è necessario fare richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) tramite un’organizzazione associativa che riunisca tutti i produttori di tale alimento interessati a farlo diventare a marchio IGP. Nella domanda di riconoscimento è necessario scrivere nel dettaglio ciò che identifica il prodotto, la sua origine storica e il suo legame nel territorio, il disciplinare di produzione e l’ente terzo di certificazione, che deve essere riconosciuto dal MIPAAF, in modo che controlli sulla regolarità e l’attuazione del disciplinare.
Se vi sono i requisiti per ottenere il marchio IGP come stabilisce il Regolamento 1151/2012 dell’Unione Europea, il MIPAAF dà un riconoscimento transitorio nazionale e non comunitario come quello IGP definitivo, previo il parere della Regione o della Provincia Autonoma competente in quel territorio. Se non sono presenti difformità con la norma, il MIPAAF organizza un incontro con l’Organizzazione dei produttori interessati, la Regione o la Provincia Autonoma e la Camera di Commercio, in modo da verificare che il disciplinare di produzione sia corretto e segua le norme del Regolamento CE. Una volta stabilito che il prodotto può essere riconosciuto IGP, viene pubblicata la proposta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in modo da rendere pubblico il suo riconoscimento, aspettando 30 giorni per eventuali reclami o opposizioni da parte di altri produttori o semplici cittadini. Infine, il MIPAAF invia alla Commissione dell’Unione Europea la domanda di riconoscimento a livello comunitario del prodotto IGP, che ne dovrà esaminare la conformità al Regolamento 1151/2012; anche in questo caso, se l’esito è positivo, viene pubblicata la proposta sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, aspettando però 90 giorni per eventuali reclami e opposizioni. Se non vengono presentati reclami, il prodotto diventa a marchio IGP e viene iscritto nell’Albo comunitario.
Il prodotto IGP sin da quando viene riconosciuto tale, viene controllato periodicamente in relazione al suo disciplinare dall’ente terzo di certificazione, in modo da verificare che questo venga seguito attentamente, anche per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie previste per la sua produzione e trasformazione. Inoltre, i Consorzi di Tutela devono controllare la sua commercializzazione, controllando che non siano presenti contraffazioni o usi impropri del marchio da parte di prodotti non consoni e che non seguono il disciplinare di produzione; oltre a questo compito, i Consorzi di Tutela svolgono anche il compito fondamentale di promozione del prodotto, valorizzandolo sul mercato. Naturalmente, le spese per attivare la certificazione IGP sono totalmente a carico dei produttori e dell’organizzazione che li riunisce: in questo modo, i produttori investono nei loro prodotti, garantendo al consumatore serietà da parte di sé stessi e la qualità e la sicurezza del proprio prodotto rispetto a quelli non certificati.